Parliamo di Mobbing: che fare?

Attualità

Milano 27 Settembre – Preliminarmente si deve rilevare che in Italia, sebbene vi siano diversi disegni di legge, non esiste una normativa specifica che disciplina la fattispecie del mobbing e, pertanto, siffatta questione viene affrontata prevalentemente dalla Giurisprudenza di merito.

Ciò rappresenta senz’altro un elemento di grande sfavore che certamente non facilita la posizione di chi si trova a dover subire una situazione di mobbing ed a voler conseguentemente adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di siffatto grave comportamento subito.

I riferimenti normativi a cui ci si riferisce nell’affrontare casi di “mobbing” sono senz’altro gli articoli 2 e 42 della Costituzione che tutelano l’essere umano sia come persona che come lavoratore e membro di una società con diritti di eguale misura.

Ecco  l’intervista realizzata da Marta Ferrari all’Avvocato Simona Fontana

Secondo quanto previsto dalla Cassazione civile per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risole in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità.

Tale fenomeno riguarda soprattutto le grandi aziende, le quali cercano di non ricorrere al licenziamento in veste ufficiale al fine di indurre nel lavoratore una status di stress psico-fiscio tale da convincerlo ad abbandonare il lavoro e la carriera oppure a chiedere il trasferimento.

Le principali tipologie di mobbing sono due; il mobbing gerarchico ed il mobbing ambientale.

Il mobbing gerarchico (definito anche verticale) è il classico caso consistente nell’abuso lavorativo perpetuato dal datore di lavoro o superiore gerarchico nei confronti del proprio dipendente o comunque di una persona adibita ad una mansione inferiore rispetto alla propria

Il mobbing ambientale (definito anche orizzontale) si concretizza, invece, nei comportamenti persecutori posti in essere da colleghi che mirano a screditare la reputazione di un lavoratore al fine, quindi, di mettere in crisi la sua posizione lavorativa.

La difficoltà principale che deve necessariamente essere affrontata (e superata) qualora si voglia intentare un’azione giudiziaria per “mobbing” concerne il puntuale adempimento dell’onere probatorio.

Ossia chi vuole agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di comportamenti vessatori posti essere dal datore di lavoro o da un collega deve riuscire a dimostrare, in modo puntale e preciso, tramite prove testimoniali (ossia attraverso testimonianze resa da colleghi) o documentali (esempio email, lettere, fax….) i seguenti elementi:

  • una serie di comportamenti di carattere persecutorio che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo direttamente da parte del datore di lavoro anche da parte di altri dipendenti;
  • l’evento lesivo della salute, della personalità e della dignità del dipendente;
  • il nesso causale tra la descritte condotte ed il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria digita;
  • l’elemento psicologico cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti

Tali elementi devono tutti coesistere altrimenti la domanda di risarcimento sarà con molta probabilità rigettata dal Giudice.

Una buona raccolta di prove, quindi, è il primo passo verso il successo di una iniziativa legale.

Avv. Simona Fontana

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