Milano 25 Febbraio – Con il provvedimento che introduce il nuovo contratto a tutele crescenti, cambiando la disciplina dei licenziamenti per i nuovi assunti a partire dal 2015, la Riforma dei Contratti (che fra l’altro elimina progressivamente Co.Co.Co e Co.Co.Pro) era probabilmente la parte più attesa del Jobs Act, cioè la riforma del mercato del lavoro. .
I Co.Co.Co e i Co.Co.Pro, come detto, sono tipologie contrattuali destinate a scomparire (tranne che per alcune tipologie specifiche di lavoratori, come ad esempio i professionisti iscritti agli ordini o nei call center).
In particolare, da quando il provvedimento sarà in vigore, quindi giugno 2015, i datori di lavoro del privato non potranno più firmare contratti di collaborazione a progetto. I Co.Co.Pro già in essere, potranno arrivare alla naturale scadenza (nell’arco del 2015). Poi, dal primo gennaio 2016, dovranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, nel caso in cui si tratta di “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Non è prevista la trasformazione del contratto (e quindi, continueranno a essere possibili i contratti di collaborazione) nei seguenti casi:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (qui, ad esempio, sono compresi i call center);
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni;
- prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 289/2002.
Nessuna modifica per le Pubbliche Amministrazioni fino al 2017 (in attesa di norme specifiche sul riordino dei contratti della PA).
Sono previsti benefici per le imprese che nel corso del 2015 trasformano le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e le collaborazioni con titolari di partita IVA in contratti a tempo indeterminato. Nel dettaglio, per il datore di lavoro che fa questa trasformazione di contratto nel corso del 2015, si estinguono automaticamente tutte le eventuali violazioni previste dagli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (a meno che le violazioni in questione non siano state già accertate prima dell’assunzione). In pratica una sanatoria alle seguenti condizioni:
- il lavoratore che viene assunto sottoscrive atti di conciliazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, presso le direzioni territoriali del lavoro, gli enti bilaterali, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro;
- nei 12 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non può decidere il licenziamento, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Nato a Roma, laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche,
ha ricoperto ruoli dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.
Attualmente collabora con il Dipartimento Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Milano. E’ autore di numerosi articoli in tema di diritto alimentare su riviste di settore. Partecipa alla realizzazione di seminari e tavole rotonde nell’ambito del One Health Approach. E’ giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.