Milano 29 Giugno – Affidando l’incarico per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi a un commercialista e consegnandogli i relativi documenti necessari, è opinione comune pensare di poter delegare all’esperto tutte le responsabilità dell’atto. In realtà, questa convinzione può portare a correre dei rischi.
Oggi analizziamo in particolare il caso di un’azienda che si è vista recapitare una cartella per non aver versato all’Agenzia delle Entrate l’IVA dovuta. In realtà il contribuente non aveva omesso il pagamento, in quanto questo era stato risolto con una compensazione di un credito risultante dal modello Unico.
L’Agenzia delle Entrate, però, ha dichiarato di non aver mai ricevuto il modello in questione, mentre l’interessato sosteneva di poterne provare l’esistenza con un atto notorio che indicava la trasmissione dello stesso da parte del commercialista.
In primo grado il tribunale aveva assolto l’azienda, ritenendo valido il documento presentato e riconoscendo la non responsabilità nell’omesso pagamento. L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia deciso di ricorrere alla Cassazione, la quale ha ribaltato la decisione del tribunale precedente. La sentenza n° 11236 del 29 maggio ha affermato infatti che il documento in questione non attestava l’effettivo invio e che l’affidamento al commercialista dell’incarico non sollevava l’interessato da ogni responsabilità in merito.
Ne consegue che il cittadino è tenuto a controllare che l’invio avvenga effettivamente e, per accertarsene, a chiedere una ricevuta dell’invio stesso al professionista incaricato.
Da parte sua, il commercialista non può produrre documenti sostitutivi che attestino l’invio della dichiarazione dei redditi, in quanto ai fini legali la Cassazione ha ritenuto che non possano essere validi. La Corte ha aggiunto che il contribuente non può accontentarsi della parola data dal professionista con un impegno preso a voce per l’invio telematico, ma è tenuto a richiedere prova effettiva di tale invio.
In realtà tutto questo non dovrebbe essere nient’altro che prassi: di norma, infatti, i professionisti inviano la ricevuta della trasmissione telematica al cliente, come avviene anche per tutti gli altri adempimenti. Semplicemente, il contribuente dovrà sollecitare l’invio della ricevuta stessa nel caso in cui il professionista non la invii autonomamente, in modo da poter effettivamente avere la certezza che egli abbia assolto l’incarico affidatogli.
Insomma, la responsabilità dei cittadini non si esaurisce nel momento in cui si affidano a un esperto fiscale, in quanto è loro dovere controllarne l’operato se non intendono incorrere in problemi con la legge. (Tg.com).
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