Intervista al sottosegretario Cosimo Ferri. A proposito di intercettazioni…..

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Milano 1 Agosto – Signor sottosegretario, parliamo dell’emendamento Pagano che tante polemiche ha scatenato. Davvero il governo vuole mettere il bavaglio alle intercettazioni? Il dott. Gratteri è arrivato a dire che non sarà più possibile effettuare indagini.

Evitiamo equivoci e spieghiamo bene: l’emendamento in questione non c’entra niente con le limitazioni alla disciplina delle intercettazioni, che sono e restano un mezzo indispensabile nella ricerca della prova dei reati.

La norma in discussione non avrà ricadute sull’efficacia di tale strumento di indagine. Inoltre, l’emendamento PD depositato ieri chiarisce bene la portata della norma: il reato scatta in presenza della diffusione di riprese e registrazioni “al solo fine” di danneggiare la reputazione o l’immagine altrui. La previsione di tale scopo specifico non mi sembra possa entrare in contraddizione con la volontà del cittadino, vittima di un reato, di collaborare con la giustizia offrendo agli inquirenti eventuale materiale di indagine in suo possesso, in via riservata e per una finalità di per sé lecita.

Quale fine si prefigge il legislatore?

Quello che si vuole colpire è l’uso distorto delle informazioni captate – al di fuori dei binari legali di utilizzabilità e divulgabilità dei dati oggetto di intercettazione – nei confronti di chi deliberatamente diffonda dati e immagini ottenuti fraudolentemente. 

Il dott. Gratteri non ha motivo di preoccuparsi? Cosa succede se la vittima del “pizzo” registra la richiesta estorsiva?

Lo ripeto, il cittadino potrà continuare a registrare la richiesta estorsiva di cui è vittima poiché si è opportunamente intervenuti sulle scriminanti per prevenire applicazioni generalizzate della norma in contrasto con l’esigenza di bilanciamento dei valori costituzionali, tra cui vi è quello dell’efficacia del processo penale.

Si è così esclusa la punibilità quando le registrazioni e le riprese sono utilizzabili nell’ambito di un procedimento giudiziario. 

Ed il lavoro dei giornalisti sarà in qualche modo limitato?

Assolutamente no, il diritto di cronaca deve restare e rimarrà salvo. Del resto, l’emendamento va in questo senso ed è non solo ragionevole ma anche in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria visto che, in tema di diffusione dannosa di riprese e registrazioni effettuate fraudolentemente, esclude la punibilità autore in presenza del legittimo esercizio del diritto di cronaca.  

Quindi nessun riflesso negativo sulla libertà di stampa?

No. Secondo me è stata trovata una soluzione normativa equilibrata che sgombra il campo da qualunque sospetto di “bavaglio” per la stampa e – senza porre in discussione l’essenzialità delle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova – si pone nell’alveo dei principi costituzionali che tutelano la libertà e la segretezza delle comunicazioni al pari della libertà di informazione spettante al giornalista. 

Non deve, infatti, destare preoccupazione una norma diretta a chi deliberatamente e fraudolentemente interferisce nel circuito – tracciato nel codice di procedura penale – per l’utilizzabilita’ e la divulgabilita’ delle informazioni intercettate, al solo scopo di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui. 

E il pubblico interesse alla notizia ne esce sacrificato?

No, perché al contempo la norma fa doverosamente salvo il diritto del giornalista ad informare la collettività in presenza di notizie di pubblico interesse, sulla scia della recente pronuncia della CEDU (sentenza 24 febbraio 2015, Haldimann c. Suisse) che ha consacrato il diritto della collettività a ricevere dal giornalista informazioni su questioni di rilievo generale.

Con l’approvazione dell’emendamento a firma Verini ed Ermini si raggiunge insomma una soluzione equilibrata, che concilia tutte le esigenze (innanzitutto quelle investigative e poi il diritto di difesa, il diritto di cronaca e il diritto alla privacy) meritevoli di tutela.

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