Esterovestizione, ovvero fittizia localizzazione all’estero: nuove restrizioni

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Milano 26 Ottobre – Sapete cosa è l’esterovestizione? E’ la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia.

Scopo principale della localizzazione in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale è quello di fare in modo che gli utili siano sottoposti ad una minore tassazione. In sostanza, nonostante la società risulti fittiziamente residente all’estero questa conduce nel territorio italiano la propria attività principale e l’amministrazione ha sede in Italia. In questo modo vi è una sostanziale dissociazione tra la residenza reale del soggetto giuridico e quella formale/fittizia.

Bene, i giudici italiani (sentenza n. 1154/2015  della Commissione Tributaria della Toscana) in tema di ipotesi di residenza fiscale fittizia di una società la scorsa settimana hanno fatto un ulteriore – restrittivo – passo in avanti.

Saranno, infatti, ritenute fittizie le localizzazioni all’estero di società se verrà accertato che in Italia:

–        si tengono alcuni consigli di amministrazione della società straniera;

–        si definiscono i contratti di vendita;

–        viene elaborata la contabilità industriale;

–        risiedono le risorse finanziarie e il controllo del soggetto estero.

Di fronte a questi presupposti, la società straniera andrà sanzionata per omessa dichiarazione e tassata in Italia come se fosse una società residente, con l’applicazione altresì degli Studi di Settore.

Quindi, attenzione.

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