Milano 11 Dicembre – Parliamo oggi di NASpI (Nuova Assicurazione sociale per l’Impiego) e dei casi che portano al taglio dell’assegno e alla decadenza dello stato di disoccupazione.
Con la circolare n. 194/2015, l’INPS ha chiarito che il mancato rispetto degli obblighi per l’erogazione dei nuovi sostegni contro la disoccupazione involontaria (come la mancata stipula del Patto di Servizio Personalizzato o la mancata partecipazione attiva al rafforzamento delle competenze per la ricerca di un lavoro alternativo) implica il taglio dell’assegno NASpI e, nei casi più gravi, la revoca dello stato da disoccupato.
Dopo aver presentato richiesta di accesso all’indennità di disoccupazione, il beneficiario dovrà recarsi presso il centro per l’impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato, confermando il proprio stato di disoccupazione e la propria disponibilità a trovare lavoro, sottoscrivendo inoltre una serie di adempimenti necessari per accedere al sostegno contro la disoccupazione.
Si tratta in sintesi di un contratto che il disoccupato firma dichiarando la propria disponibilità a partecipare ad iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e accettare congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione. Nel caso in cui il disoccupato non si presenti, senza un giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, è previsto:
alla prima mancata presentazione: un taglio di un quarto di una mensilità;
alla seconda: la decurtazione di una mensilità;
dalla terza in poi: la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
In caso di mancata presentazione alle attività di laboratorio, al disoccupato senza un giustificato motivo, in prima istanza, verrà decurtato l’assegno di un quarto di una mensilità. Alla seconda inadempienza la decurtazione sarà pari ad una mensilità. In caso di ulteriore mancata presentazione è prevista la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione: si perde una mensilità già la prima volta e la prestazione decade già dalla volta successiva.
In caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.
In tutti i casi in cui la sanzione si traduce nella decadenza dallo stato di disoccupazione, il disoccupato non avrà più la possibilità di una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.
Le sanzioni vengono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego, a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’inadempienza del disoccupato.
Nato a Roma, laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche,
ha ricoperto ruoli dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.
Attualmente collabora con il Dipartimento Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Milano. E’ autore di numerosi articoli in tema di diritto alimentare su riviste di settore. Partecipa alla realizzazione di seminari e tavole rotonde nell’ambito del One Health Approach. E’ giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.