Milano 14 Dicembre – Torna il tradizionale appuntamento con IMU e TASI. Dopo l’acconto versato a giugno, entro il 16 dicembre, migliaia di contribuenti dovranno versare il saldo dei tributi dovuti per l’anno 2016, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
All’interno di questo articolo ci concentreremo sulla città di Milano, fornendo le istruzioni utili e le regole valide per il versamento della seconda rata.
Saldo IMU-TASI Milano: chi deve pagare? E su cosa?
In base alle nuove regole entrate in vigore quest’anno, non si dovrà più pagare la TASI sull’abitazione principale, eccezion fatta per alcune categorie catastali, lo stesso vale per l’IMU che pesa solo su case di lusso e su altri tipi di immobili.
Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda la città di Milano e l’intero territorio nazionale, non si dovrà pagare il saldo della TASI per:
- gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ville, castelli, immobili di lusso)
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Come sottolineato nell’elenco si devono invece pagare entrambi i tributi per gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ricordiamo che dal 2016 sono previste delle regole “particolari” per gli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado. Sulle suddette unità immobiliari si devono pagare sia IMU che TASI, ma è prevista una riduzione del 50% della base imponibili (di entrambi i tributi), nel caso in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:
- comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
- il contratto di comodato deve essere redatto in forma scritta e registrato entro il 5 febbraio 2016, mentre il contratto verbale entro il 1 marzo 2016;
- l’unità immobiliare concessa in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia.
L’esistenza dei suddetti requisiti deve essere stata attestata tramite la Dichiarazione IMU che deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’immobile è stato concesso in comodato.
Saldo IMU-TASI Milano: quanto e quando pagano gli inquilini
Ogni Comune decide, fino ad un massimo del 30%, se e quanto l’inquilino deve versare la TASI. A questo proposito, per quanto riguarda la città di Milano,l’occupante deve pagare la TASI nella misura del 10 per cento, mentre il restante 90% deve essere versato dal possessore. Nel caso in cui l’inquilino detenga l’immobile temporaneamente, per un lasso di tempo pari o inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, sarà solo il proprietario a dover versare la TASI.
Occorre però fare una precisazione importante: se la casa presa in affitto dall’inquilino è destinata ad abitazione principale, quest’ultimo non dovrà pagare la TASI nel caso in cui il suddetto immobile appartenga alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, mentre il possessore dovrà versare l’imposta nella misura del 90 per cento del complessivo dovuto. Per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’inquilino paga il 10% anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale.
Quando si devono pagare sia TASI che IMU
Entro il 16 dicembre si devono pagare entrambi i tributi per i fabbricati e le aree edificabili. Ma anche in questo caso sono previste delle eccezioni:
- per gli immobili rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola si deve versare solo la TASI;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati si deve pagare solo la TASI;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, non si devono pagare né l’IMU, né la TASI;
- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non sono dovute né l’IMU, né la TASI.
Saldo IMU-TASI Milano: aliquote e calcolo
Per sapere quanto pagare ogni contribuente dovrà partire dalla rendita catastale dell’immobile soggetto ad imposizione rivalutandola del 5%. Il risultato ottenuto va poi moltiplicato per il coefficiente di riferimento dell’immobile soggetto a versamento (che vi forniremo di seguito) e infine occorre moltiplicare il tutto per le aliquote deliberate dal Comune in cui è ubicato l’immobile. Al risultato totale dovrà essere sottratto l’importo già versato in acconto entro il 16 giugno. Nel calcolo dovrà essere inserito anche un eventuale conguaglio sulla prima rata.
Parlando delle aliquote, ricordiamo che il Comune di Milano ha confermato quelle stabilite nella delibera n.17 del 23 giugno 2014.
Passando dal generale al particolare, per quanto riguarda la TASI sulle abitazioni principali di lusso (categorie: A/1, A/8 e A/9) il calcolo può essere effettuato partendo dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160 valido per i suddetti gruppi catastali e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Per quanto riguarda la TASI sugli altri immobili: la rendita catastale rivalutata del 5% dovrà essere moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).
Per i fabbricati appartenenti al gruppo “D” sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si utilizzano i costi contabili come base imponibile.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta.
Per quanto riguarda le aliquote:
- Immobili soggetti sia a TASI che a IMU: 0,8 per mille,
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille,
- Beni merce: 2,5 per mille.
Per l’IMU sulle abitazioni principali di lusso e pertinenze bisogna applicare un aliquota del 6 per mille (effettuando lo stesso calcolo fatto per la TASI). Dall’imposta dovuta per l’immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro.
Sugli altri immobili:
- immobili locati con contratto registrato: – Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 – Aliquota 0,96%
- immobili locati a titolo di abitazione principale secondo accordo locale città di milano e canoni sociale e moderato: – Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 – Aliquota 0,65%
- startup – unità immobiliari non produttive di reddito fondiario – Aliquota 0,76%
- immobili cat.B posseduti da associazioni e onlus: 0,88%
- Immobili cat. C/1 ad uno strumentale – Aliquota 0,87%
- immobili di cat. catastale C/3 posseduti o locati da imprese artigianali – Aliquota 0,87%
- sale cinematografiche e teatri – Aliquota 0,87%
- Unità immobiliari soggette ad occupazione abusiva – Aliquota 0,76%
- Altri immobili: 1,06%.
Infine per quanto riguarda i terreni agricoli: il valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135.
Ricordiamo che l’esenzione si applica solo ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione; ai terreni collocati sulle isole minori e quelli a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Il Comune di Milano consente di effettuare il calcolo attraverso il calcolatore contenuto nella nella sezione Servizi online presente sul sito oppure tramite un operatore, ma solo su appuntamento.
Saldo IMU-TASI Milano: modalità di pagamento e codici tributo
IMU e TASI si pagano utilizzando il modello F24. Se però l’importo dovuto per l’intero anno, e non per le singole rate di acconto e saldo, è uguale o inferiore a 12 euro, non si deve pagare nulla. Inoltre, se per effetto delle compensazioni effettuate, la seconda rata da pagare entro il 16 dicembre 2016, sia di importo pari a zero o di importo positivo, al contrario nel caso in cui l’importo del saldo sia superiore a 1.000 euro, il versamento deve essere eseguito obbligatoriamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal contribuente utilizzando i canali telematici Fisconline o Entratel;
- tramite un intermediario abilitato (professionisti, Caf, associazioni sindacali di categoria, etc.);
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (banche, poste italiane, etc.).
Per quanto riguarda la TASI i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- Comune di Milano: F205
- Abitazione principale e relative pertinenze: 3958.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 3959
- Aree fabbricabili: 3960
- Altri Fabbricati: 3961.
Di seguito i codici tributo per l’IMU:
- Comune di Milano: F205
- Abitazione principale e relative pertinenze: 3912.
- 3914 – terreni – COMUNE
- 3916 – aree fabbricabili – COMUNE
- 3918 – altri fabbricati – COMUNE
- 3925 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
- 3930 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
Vittorio Patanè (INTERNATIONAL BUSINESS TIMES)
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845