Legittima difesa dal PD

Attualità

Milano 6 Maggio – Avvertenza. Questo articolo non si baserà sugli infiniti sfottò, che pure sono del tutto legittimi, per la storia della difesa consentita solo di notte. Io avrei la pretesa di andare un po’ più a fondo, spiegando perché siamo arrivati qui e perché, comunque vada, questa norma sarà in ogni caso inutile. In principio era l’articolo 52 del codice penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Così era formulato dal 1933 al 2016. Ed aveva funzionato discretamente bene fino a quando la magistratura non aveva cominciato un pericoloso giochino, che tutt’oggi perdura. Ovvero alzare sempre di più il valore della vita del ladro e svalutare sempre di più l’incolumità di chi si difende. Nel 2006 il Centrodestra interviene e specifica, visto il fondo toccato dalle interpretazioni di taluni tribunali, che la proporzione tra offesa e difesa è sempre corretta se il fatto avviene con violazione del domicilio. Ovvero se chi si difende è in casa o dove si lavora. E qui la storia si poteva tranquillamente chiudere. Se sparo ad un ladro non commetto reato. Eh, mica tanto. Restano due problemi. Il primo è la desistenza, ovvero la fuga. Il secondo è l’obbligatorietà dell’azione penale. Primo punto: se il ladro sta fuggendo io non posso sparare. Principio anche condivisibile in linea teorica, se solo lo scontro fosse qualcosa di statico. Se l’aggressione si svolgesse a turni, dichiarata la fuga, io non potrei far nulla. Ma essendo un evento caotico, nella concitazione e nel buio potrei non rendermi perfettamente conto di cosa stia succedendo. Potrei non realizzare subito che il ladro mi dà le spalle per fuggire. Su questa ambiguità si basa il secondo problema: siccome l’azione penale è sempre obbligatoria, il processo rischi di farlo comunque. E può durare molto. Fino a prosciugarti. Questo il quadro attuale. C’era una norma, quella del 2006, che risolveva buona parte del problema, ed una magistratura che, senza grossi problemi, continuava a crearne. Solo che non lo faceva codice penale alla mano. Ma codice di PROCEDURA alla mano.

Avanti veloce. È il 2017. Bisogna in qualche maniera porre un freno a dei processi che non dovrebbero nemmeno iniziare. E garantire che delle vittime che si difendono da sole, tipo Sicignano per capirsi, poi non debbano anche difendersi dai tribunali. La soluzione che si cerca di trovare è una presunzione legale, che tocchi al PM smontare. Boh. Magari risolverà anche il problema uno, e non credo, ma il due? Il due si aggira dicendo che se vinci ti risarcisco le spese. Già meglio. Il problema è che per farla passare devi mettere tranquillo Saviano che, lo ricordo, in Italia girava con una scorta armata e con licenza di uccidere per proteggerlo, sul fatto che i comuni cittadini non avrebbero avuto i suoi medesimi privilegi. Credo funzioni come per le donne alle feste. Non ce ne devono essere due vestite uguali. Ecco, così si partorisce l’idea di limitare, come fa il diritto Francese, la presunzione alla notte. Ovviamente la cosa durerà lo spazio di un mattino. Vedremo se il PD allargherà i diritti o farà colare a picco tutto. Resta il fatto che, come sempre, il Parlamento può fare le leggi che vuole, con le limitazioni che ritiene opportune. Tanto poi i giudici faranno quello che vogliono. Come in tema di adozioni gay o di eutanasia. Quindi, la vera domanda è: non sarà tanto rumore per nulla?

 

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