Milano 5 Luglio – Il Tar Lombardia (sentenza 1267/2017 del 7 giugno) ha sancito ancora una volta che il Comune di Milano ha illegittimamente allungato i tempi di notifica delle multe stradali, ordinando di modificare il testo dei verbali nella parte in cui asserisce che la data da cui decorrono i 90 giorni a disposizione non è quella dell’infrazione (come sarebbe corretto) ma quella in cui un agente esamina la documentazione dell’illecito. L’azione al Tar era stata promossa dall’associazione di consumatori Altroconsumo con lo strumento previsto dal Dlgs 198/2009, che consente di ricorrere per «l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici». Ma che cosa succede per chi ha pagato multe già prescritte, leggendo in buona fede il testo ingannevole del verbale?
Il 15 giugno, Altroconsumo ha inviato una lettera al sindaco di Milano, in cui avvisa che proprio questa ingannevolezza giustificherebbe le richieste di restituzione di quanto pagato. Perciò, prima di intraprendere azioni giudiziarie, si chiede se il Comune intenda provvedere spontaneamente, usando l’autotutela.
A prima vista, non ci sono speranze di riavere i soldi: la Cassazione ha ripetutamente affermato che il pagamento comporta un riconoscimento di responsabilità, che preclude qualunque azione successiva. Anche quando è accertato che l’organo di polizia ha agito in modo illecito. Ma, nel caso di verbali notificati oltre i 90 giorni, si può pensare a interpretazioni diverse.
Infatti, il comma 5 dell’articolo 201 del Codice della strada stabilisce che l’obbligo di pagare « si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto». Quindi, in un caso del genere, un eventuale pagamento sarebbe riferito a un’obbligazione estinta ex-lege. Ciò fa ricadere nell’articolo 2033 del Codice civile (sulla ripetizione dell’indebito) che prevede il diritto alla restituzione dei pagamenti non dovuti. Quindi, chi la chiede e se la vede negare può fare causa al Comune.
A sostegno del ricorso si può citare anche il fatto che qui è lo stesso verbale che contiene un’indicazione erronea.
E che cosa succede a chi ha ricevuto il verbale oltre i termini corretti e non ha né pagato né fatto ricorso? Dopo 60 giorni dalla notifica, un verbale diventa titolo esecutivo, quindi va riscosso con cartella di pagamento o ingiunzione fiscale, per una cifra anche doppia della sanzione originaria, oltre alla maggiorazione del 10% semestrale e alle spese. In teoria, il Comune può rinunciare, visto che l’obbligazione si può ritenere estinta per ritardata notifica; si vedrà come deciderà di procedere. Ma attenzione: quando l’infrazione comporta la decurtazione di punti, l’intestatario deve comunque indicare chi guidava. Se non lo fa, scatta un’ulteriore sanzione di 286 euro, valida a prescindere dall’irregolare notifica della prima. (Il Sole24 Ore)
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