Milano 1 Settembre – Una peculiare controversia ha portato alla pronuncia in oggetto, con la quale il Tar milanese ha parzialmente accolto il ricorso proposto da una associazione di consumatori avverso una prassi posta in essere dall’amministrazione comunale.
In particolare, l’amministrazione, dopo aver installato una serie di autovelox nuovi, aveva emanato 01na serie di sanzioni amministrative che venivano però notificate ai trasgressori inserendo una dicitura errata in ordine al rispetto dei tempi di notifica dei verbali.
In sostanza, il termine di novanta giorni entro cui l’amministrazione deve notificare la sanzione, veniva fatto decorrere dalla data di accertamento della violazione, facendo coincidere tale data dell’accertamento con il momento in cui l’agente visionava le i fotogrammi,
L’eterogeneo – e assai particolare – oggetto della domanda, per come ricostruito nella sentenza stessa, era dunque il seguente:
“1. l’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione, perché tale notifica costringe il cittadino a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine;
- l’annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione;
- l’immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti;
- l’attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell’art. 201, Cod. strada;
- l’annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente, con l’impegno di non domandare, anche tramite Equitalia o altro agente per la riscossione, le somme non versate;
- l’annullamento e/o l’immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all’art. 126-bis, Cod. strada, per non avere comunicato i presunti trasgressori che hanno ricevuto un verbale di accertamento per eccesso di velocità fuori dai termini, i dati del soggetto che si trovava alla guida al momento.”
A fronte di una nutrita serie di eccezioni di ordine processuale, il TAR ha però rigettato – o ritenuto inammissibili – molte delle domande proposte.
In ogni caso, il Collegio ha innanzitutto riconosciuto, in linea generale, la legittimazione della associazione ricorrente, affermando che anche gli utenti dell’attività sanzionatoria da comportamenti delle pubbliche amministrazioni che, per la loro ripetitività, incidono in modo collettivo sulle loro posizioni giuridiche nell’ambito dei relativi procedimenti, possano essere tutelati con una azione proposta ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 198 del 2009 stabilisce, secondo cui “1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche …., se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento….“.
Invece, a fronte dell’eccezione di giurisdizione formulata da parte del Comune, secondo cui in ordine all’impugnazione dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada sussisterebbe una giurisdizione del giudice ordinaria, il TAR ha rilevato che tale accezione, oltre ad essere fondata, investe le domande proposte dal ricorrente in ordine a:
- l’annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione;
- l’attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell’ 201, Cod. strada;
- l’annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente, con l’impegno di non domandare, anche tramite Equitalia o altro agente per la riscossione, le somme non versate;
- l’annullamento e/o l’immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all’ 126-bis, Cod. strada, per non avere comunicato i presunti trasgressori che hanno ricevuto un verbale di accertamento per eccesso di velocità fuori dai termini, i dati del soggetto che si trovava alla guida al momento.
Il Collegio ha infatti chiarito che tali domande “hanno per oggetto il ritiro di atti che fuoriescono dalla giurisdizione del giudice amministrativo e il cui carattere plurimo o seriale non è idoneo a farli rientrare nell’alveo dell’azione esperita.”
Così sfrondato il novero delle domande proposte da parte del ricorrente, il Collegio si è quindi concentrato sulla prima doglianza proposta, avente ad oggetto l’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione. Infatti, viene affermato nella pronuncia che la natura derogatoria della giurisdizione esclusiva del giudice ordinario in ordine all’impugnazione di ordinanze ingiuntive comporta la necessaria giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’azione collettiva, riconosciuta dall’art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
Analogo ragionamento vale quindi, secondo il Collegio anche per la domanda inerente la modifica del format utilizzato dall’amministrazione locale, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti.
Il merito della vicenda ha dunque riguardato solo queste due domande “superstiti”.
La prima di tali domande risultava però non più attuale, in quanto dopo il picco del 2014 le notifiche venivano effettuato intorno ai 48 giorni dalla infrazione.
La sentenza si è dunque spostata sulla domanda relativa alla rettifica dei modelli dei verbali laddove, secondo la ricorrente, contengono la dicitura che la scadenza del termine per la notifica decorre dalla lettura della foto da parte del poliziotto, la domanda è fondata.
Il Collegio, ricordato il contenuto dell’art. 201 del Codice della strada(Secondo cui “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”); fa propria l’interpretazione di tale disposizione secondo cui “il verbale della polizia municipale debba indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi”.
E su tale presupposto, la domanda scrutinata viene accolta.
(Altalex. Nota di Riccardo Bianchini)
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