Prima di far effettuare una verifica con l’etilometro a un automobilista, le forze dell’ordine devono sempre chiarire alla persona fermata che può richiedere la presenza del proprio avvocato durante la prova. Un’eventuale dimenticanza nel ricordare questo diritto annulla, di fatto, i risultati della prova, compresi gli effetti penali previsti dalla legge in caso di rifiuto del soggetto a eseguirlo. Lo ha stabilito la sentenza 29081 del 2018 dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione.
Nel commentare la notizia e nel pubblicare la decisione del 22 marzo, depositata il 22 giugno, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it della Giuffrè editore, sottolinea come “il sistema di garanzie assicurato al conducente dal combinato disposto degli articoli 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p., viene in essere nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento tramite etilometro, momento in cui deve anche essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia indipendentemente dall’esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell’interessato”.
Nel caso preso in esame, è stata riformata una sentenza della Corte di Appello di Trieste che aveva condannato un automobilista a 8 mesi di carcere e a 1.800 euro di ammenda per essersi rifiutato di effettuare l’alcol test, proprio per “vizio di motivazione del provvedimento, in relazione al mancato avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui venne formalizzata la richiesta di effettuare il test alcolemico tramite etilometro”. Da sottolineare che alla luce di questo pronunciamento un conducente sarà penalmente punibile per il rifiuto al controllo del livello di alcol nel sangue solo nel caso sia stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, che assurge al rango di elemento imprescindibile dell’intera procedura di verifica.
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