Coronavirus, circolare su sospensione adempimenti e contributi INPS

Attualità

Lcircolare numero 37 del 12 marzo 2020 fornisce le istruzioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS, prevista dalle disposizioni del decreto legge numero 6 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.

La sospensione ha come oggetto gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria le cui scadenze sono comprese tra il 24 febbraio è il 30 aprile.

La ripresa dei versamenti può avvenire anche con una soluzione a rate, fino ad un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire da maggio 2020.

I dettagli della circolare numero 37 del 12 marzo 2020.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: i dettagli della circolare

Con la Circolare numero 37 del 12 marzo 2020, l’INPS fornisce indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei contributi, prevista dalle disposizioni del decreto legge numero 6 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 in risposta all’emergenza coronavirus.

Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

La sospensione riguarda i soggetti dei territori della prima zona rossa, ovvero i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, individuati nell’allegato del dpcm del 1° marzo 2020:

  • Bertonico;
  • Casalpusterlengo;
  • Castelgerundo;
  • Castiglione d’Adda;
  • Codogno;
  • Fombio;
  • Maleo;
  • San Fiorano;
  • Somaglia;
  • Terranova dei Passerini;
  • Vo’.

Gli adempimenti oggetto della sospensione sono, invece, quelli relativi al periodo compreso tra il 24 febbraio e il 31 marzo 2020.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: i soggetti interessati

L’articolo 5 del dpcm numero 9 del 2 marzo 2020 prevede sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti, alla data del 23 febbraio 2020, nei territori della zona rossa.

La misura è pensata per aiutare i cittadini in difficoltà, nello specifico quelli delle aree più colpite dall’emergenza coronavirus, in particolare:

  • datori di lavoro privati(anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • lavoratori autonomi(artigiani, commercianti, agricoli);
  • committenti e liberi professionistiobbligati alla Gestione separata.

Tra i soggetti interessati ci sono anche quelli che rientrano nell’articolo 8 del decreto, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree indicate.

Per tale categoria sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Nelle previsioni dell’articolo 8 rientrano le seguenti categorie:

  • datori di lavoro privati;
  • lavoratori autonomi(commercianti);
  • committenti obbligati alla Gestione separata.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: le istruzioni per aziende con dipendenti

Alle aziende con dipendenti operanti nei comuni indicati sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che si riferisce ad “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”.

Allo stesso modo le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno individuate dal codice di autorizzazione “7L”, che corrisponde ad “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8”.

Le aziende in questione sono quelle individuate dai codici ATECO presenti nella tabella riassuntiva.

Attività Codice ATECO Descrizione
Alberghi ATECO 55.10.00 fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
Villaggi turistici ATECO 55.20.10 inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
Ostelli della gioventù ATECO 55.20.20 inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
Rifugi di montagna ATECO 55.20.30 inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
Colonie marine e montane ATECO 55.20.40 fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence ATECO 55.20.51 fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole ATECO 55.20.52 non presente
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte ATECO 55.30.00 fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per
camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi
Gestione di vagoni letto ATECO 55.90.10 case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ATECO 55.90.20 case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.
Attività delle agenzie di viaggio ATECO 79.11.00 attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura
Attività dei tour operator ATECO 79.12.00 attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi

Per quanto riguarda Artigiani e commercianti nel periodo di sospensione non sono previste scadenze.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: liberi professionisti e committenti della gestione separata

Per i soggetti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 sono sospesi i seguenti versamenti:

  • compensi erogatinei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens;
  • compensi erogatinei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.

Nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, bisogna inserire il valore 24“sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020” (per chi rientra nell’articolo 5 del decreto).

Per chi rientra nell’articolo 8, invece, il valore da inserire è 25.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: altri soggetti

Per le aziende agricole che assumono manodopera, la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera relativi ai periodi retributivi del primo trimestre 2020 e i versamenti con scadenza 16 marzo 2020, relativi al 3°
trimestre 2019.

Sono inoltre sospesi i contributi per i datori di lavoro domestico relativi al primo trimestre del 2020.

La sospensione riguarda anche i dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alla Gestione pubblica.

Nello specifico, a titolo di esempio, i seguenti soggetti:

  • aziende con personale iscritto alla Gestioni pubblica per effetto di previsioni legislative ovvero con personale che ha optato per il mantenimento della iscrizione ad un fondo o cassa della Gestioni pubblica per la facoltà attribuita dal legislatore;
  • scuole primarie parificatee asili eretti in enti morali, il cui personale docente è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti (ex CPI) ai sensi della L. n. 176/41;
  • associazioni o fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle Ipab o Case di Riposo, anche per il personale che ha optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e previdenziale ex INPDAP ai sensi della L. n. 389/89.

I contributi sospesi dovranno essere anche riportati nei rispettivi campi ContributoSospesoCalam e ContributoSospesoPrev.

Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: modalità di recupero dei contributi sospesi

Per i soggetti che rientrano nell’articolo 5 del decreto in questione la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di
cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per quelli che invece rientrano nell’articolo 8 è previsto il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

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