La circolare numero 37 del 12 marzo 2020 fornisce le istruzioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS, prevista dalle disposizioni del decreto legge numero 6 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.
La sospensione ha come oggetto gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria le cui scadenze sono comprese tra il 24 febbraio è il 30 aprile.
La ripresa dei versamenti può avvenire anche con una soluzione a rate, fino ad un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire da maggio 2020.
I dettagli della circolare numero 37 del 12 marzo 2020.
Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: i dettagli della circolare
Con la Circolare numero 37 del 12 marzo 2020, l’INPS fornisce indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei contributi, prevista dalle disposizioni del decreto legge numero 6 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 in risposta all’emergenza coronavirus.
Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
La sospensione riguarda i soggetti dei territori della prima zona rossa, ovvero i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, individuati nell’allegato del dpcm del 1° marzo 2020:
- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione d’Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini;
- Vo’.
Gli adempimenti oggetto della sospensione sono, invece, quelli relativi al periodo compreso tra il 24 febbraio e il 31 marzo 2020.
Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: i soggetti interessati
L’articolo 5 del dpcm numero 9 del 2 marzo 2020 prevede sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti, alla data del 23 febbraio 2020, nei territori della zona rossa.
La misura è pensata per aiutare i cittadini in difficoltà, nello specifico quelli delle aree più colpite dall’emergenza coronavirus, in particolare:
- datori di lavoro privati(anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- lavoratori autonomi(artigiani, commercianti, agricoli);
- committenti e liberi professionistiobbligati alla Gestione separata.
Tra i soggetti interessati ci sono anche quelli che rientrano nell’articolo 8 del decreto, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree indicate.
Per tale categoria sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
Nelle previsioni dell’articolo 8 rientrano le seguenti categorie:
- datori di lavoro privati;
- lavoratori autonomi(commercianti);
- committenti obbligati alla Gestione separata.
Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: le istruzioni per aziende con dipendenti
Alle aziende con dipendenti operanti nei comuni indicati sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che si riferisce ad “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”.
Allo stesso modo le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno individuate dal codice di autorizzazione “7L”, che corrisponde ad “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8”.
Le aziende in questione sono quelle individuate dai codici ATECO presenti nella tabella riassuntiva.
Attività | Codice ATECO | Descrizione |
Alberghi | ATECO 55.10.00 | fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) |
Villaggi turistici | ATECO 55.20.10 | inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande |
Ostelli della gioventù | ATECO 55.20.20 | inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande |
Rifugi di montagna | ATECO 55.20.30 | inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande |
Colonie marine e montane | ATECO 55.20.40 | fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | ATECO 55.20.51 | fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | ATECO 55.20.52 | non presente |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | ATECO 55.30.00 | fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi |
Gestione di vagoni letto | ATECO 55.90.10 | case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a. |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | ATECO 55.90.20 | case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a. |
Attività delle agenzie di viaggio | ATECO 79.11.00 | attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura |
Attività dei tour operator | ATECO 79.12.00 | attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi |
Per quanto riguarda Artigiani e commercianti nel periodo di sospensione non sono previste scadenze.
Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: liberi professionisti e committenti della gestione separata
Per i soggetti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 sono sospesi i seguenti versamenti:
- compensi erogatinei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens;
- compensi erogatinei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.
Nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, bisogna inserire il valore 24: “sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020” (per chi rientra nell’articolo 5 del decreto).
Per chi rientra nell’articolo 8, invece, il valore da inserire è 25.
Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: altri soggetti
Per le aziende agricole che assumono manodopera, la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera relativi ai periodi retributivi del primo trimestre 2020 e i versamenti con scadenza 16 marzo 2020, relativi al 3°
trimestre 2019.
Sono inoltre sospesi i contributi per i datori di lavoro domestico relativi al primo trimestre del 2020.
La sospensione riguarda anche i dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alla Gestione pubblica.
Nello specifico, a titolo di esempio, i seguenti soggetti:
- aziende con personale iscritto alla Gestioni pubblica per effetto di previsioni legislative ovvero con personale che ha optato per il mantenimento della iscrizione ad un fondo o cassa della Gestioni pubblica per la facoltà attribuita dal legislatore;
- scuole primarie parificatee asili eretti in enti morali, il cui personale docente è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti (ex CPI) ai sensi della L. n. 176/41;
- associazioni o fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle Ipab o Case di Riposo, anche per il personale che ha optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e previdenziale ex INPDAP ai sensi della L. n. 389/89.
I contributi sospesi dovranno essere anche riportati nei rispettivi campi ContributoSospesoCalam e ContributoSospesoPrev.
Coronavirus, sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS: modalità di recupero dei contributi sospesi
Per i soggetti che rientrano nell’articolo 5 del decreto in questione la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di
cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per quelli che invece rientrano nell’articolo 8 è previsto il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
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