Riapertura fase 2, gli obblighi INAIL di sicurezza sul lavoro: le misure organizzative di prevenzione e protezione

Attualità

La seconda parte del documento dell’INAIL fornito al Governo, in vista della riapertura delle attività lavorative prevista nella fase due, si concentra sulle misure organizzative di prevenzione e di protezione per limitare al massimo le occasioni di contagio da coronavirus.

Diverse istruzioni erano già state fornite dall’istituto stesso per particolari categorie di lavoratori e in relazione a specifici aspetti.

Anche a livello europeo sono stati diffusi documenti utili soprattutto per i datori di lavoro per predisporre le opportune misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

A livello di prevenzione l’INAIL prevede tre linee di intervento:

  • misure organizzative;
  • misure di prevenzione e protezione;
  • misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

Le misure organizzative si riferiscono nello specifico all’adeguamento degli spazi di lavoro ed alla modifica degli orari e dei turni, per garantire la sicurezza.

Tra gli interventi relativi agli spazi di lavoro ci sono l’introduzione di postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ed eventuali barriere separatorie, la predisposizione di un ingresso ed un uscita separata e diverse altre misure.

A livello di orario e turnazione viene suggerita un’articolazione che permetta di avere un numero ridotto di lavoratori nei luoghi di lavoro ed evitare assembramenti grazie alla flessibilità.

Viene inoltre incentivata la pratica del lavoro agile ed a distanza per le attività che permettono tale possibilità.

Tra le misure di prevenzione e protezione rientrano invece i seguenti interventi:

  • informazione e formazione;
  • misure igieniche e sanificazione degli ambienti;
  • utilizzo dei disposizioni di protezione individuale;
  • sorveglianza sanitaria a tutela delle categorie di lavoratori più fragili.

Le misure legate alla prima linea di intervento prevedono la predisposizione di un’adeguata informazione, ma soprattutto un’efficace comunicazione del rischio.

Devono essere diffuse le indicazioni delle principali istituzioni competenti:

  • Ministero della Salute;
  • Istituto Superiore di Sanità (ISS);
  • Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
  • Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Per la sanificazione degli ambienti vanno invece predisposti poster illustrativi sulle prassi da adottare e devono essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Quando si condivide l’ambiente di lavoro deve essere utilizzata una mascherina chirurgica.

In tema di sicurezza sanitaria, nelle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative.

Deve essere garantita una sorveglianza speciale per le categorie di lavoratori più a rischio:

  • delle fasce di età più elevate della popolazione;
  • con presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative.

Il documento prevede inoltre specifiche linee di intervento localizzato nei casi di nuova attivazione di focolai nei luoghi di lavoro.

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