Il quesito numero 5.12 – Detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, infatti, non fa riferimento a particolari disposizioni contenute nei due provvedimenti, ma aggiunge dettagli alle regole generali sulle detrazioni per le spese mediche e sanitarie.
Per i singoli cittadini è possibile detrarre le spese sostenute per acquistare le mascherine?
Il riferimento cardine, anche in questo periodo di crisi epidemiologica, resta l’articolo 15 del TUIR che stabilisce la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede la franchigia di 129,11.
Per poter beneficiare della detrazione, è necessario verificare che la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici inseriti nell’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
La circolare numero 11 del 6 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate mette in guardia, bisogna tenere conto che, “nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero”. Si può accedere alla detrazione per le mascherine anche se non vengono acquistate in farmacia. Ovviamente si usufruisce dello sconto dell’imposta con la dichiarazione dei redditi del 2021 per le spese sostenute nel 2020. Detrazione mascherine, nella circolare 11 dell’Agenzia delle Entrate i requisiti e le caratteristiche per beneficiarne
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che per beneficiare della detrazione mascherine è necessario che, dalla certificazione fiscale, che sia scontrino o fattura, risultino chiaramente due elementi:
- la descrizione del prodotto acquistato;
- il soggetto che sostiene la spesa.
“Considerato che l’elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, si ritiene che qualora le «mascherine protettive» siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845