Proroga cassa integrazione, come accedere alle nuove 9 settimane previste dal Decreto Agosto per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Domanda relativa a luglio entro la scadenza del 30 settembre, anche per i primi 12 giorni che rientrano nella vecchia disciplina introdotta dal DL Cura Italia e modificata con i successivi interventi. Tabella di marcia regolare per le scadenze previste dal 1° settembre. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio numero 3131 del 21 agosto 2020 sulle ultime novità introdotte sul fronte degli ammortizzatori sociali.
Proroga cassa integrazione, come accedere alle nuove 9 settimane
“In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio prevista dal citato decreto-legge nonché le relative istruzioni operative”, la comunicazione INPS fornisce una panoramica sulle principali novità previste dal Decreto Agosto che ha stabilito una proroga della cassa integrazione che, però, traccia un confine tra primo e secondo semestre dell’anno e in particolare si sofferma sulla scadenza da rispettare per le richieste relative a luglio. La principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo nel primo semestre del 2020.
Il decreto legge numero 104/2020, infatti, stabilisce la possibilità di accedere a 18 settimane di cassa integrazione, con un meccanismo di 9 settimane a cui se ne aggiungono altre 9 con il versamento di un contributo addizionale che varia in base alla riduzione del fatturato, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020. I periodi già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, ricadono automaticamente nella nuova disciplina prevista dal Decreto Agosto.
Nel messaggio INPS numero 3131 del 21 agosto 2020 si legge:
“Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere”. Sulle ulteriori 9 settimane aggiuntive che prevedono anche la presentazione, insieme alla domanda, di una dichiarazione di responsabilità per certificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, arriveranno nuove e più dettagliate indicazioni da parte dell’INPS.
Proroga cassa integrazione, scadenza 30 settembre per riduzioni e sospensioni da luglio
A regime, le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal Decreto Agosto, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Tra vecchia e nuova disciplina le regole per i tempi di presentazione della domanda non cambiano.
Ma questo periodo transitorio e di prima applicazione delle novità introdotte segue regole particolari. La comunicazione INPS, infatti, si sofferma in particolar modo sulle scadenze da rispettare in questo periodo transitorio e in particolare per quanto riguarda le richieste di cassa integrazione che fanno riferimento a luglio.
Nel testo della comunicazione INPS si legge:
“Il decreto-legge n. 104/2020 prevede altresì uno slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1. Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone, infatti, che – in sede di prima applicazione della norma – per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020”.
Il comma 10 dell’articolo 1 prevede in linea generale un differimento al 30 settembre 2020 della scadenza per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.
L’INPS, inoltre, chiarisce che anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, anche se non ricomprese nella nuova disciplina della cassa integrazione, possono essere trasmesse entro la scadenza del 30 settembre 2020.
Stessa data ultima anche per quanto riguarda la trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA in scadenza entro il 31 agosto 2020.
Il testo specifica:
“Si precisa altresì che, per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento”.
Infine, l’INPS specifica che grazie alle ultime novità introdotte con il Decreto Agosto anche i termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
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