Pensione di reversibilità verso un taglio? Difficile dirlo al momento, ma l’assegno a favore dei superstiti, è finito nel mirino dell‘OCSE, insieme all’intero sistema pensionistico italiano nel suo recente report “Economic Survey” dedicato all’economia italiana. L’organizzazione di Parigi suggerisce in particolare di contenere i costi delle “pensioni di reversibilità permanenti, che attualmente si muovono intorno al 2,4% del Pil, ben sopra la media dell’Ocse (1%). Come? Prima di tutto escludendo questa misura “alle fasce fortemente al di sotto dell’età pensionabile”. Per l’anno prossimo, quindi, nell’ambito della riorganizzazione necessaria del sistema pensionistico per Ocse occorrerebbe già dal 2022 agire in un’ottica di riduzione delle spese per le pensioni di reversibilità. Ciò detto, al momento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte degli esponenti del governo. Resta dunque da vedere se, all’interno della riforma delle pensioni, l’esecutivo deciderà di fare propri i consigli dell’Ocse.
Pensione di reversibilità: che cosa è
La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico che viene riconosciuto a persone, a superstiti in caso di decesso di una persona pensionata oppure di un assicurato. L’assegno mensile non viene assegnato in maniera integrale rispetto a quanto prendeva il pensionato vivente, ma è pari ad una quota percentuale rispetto alla pensione della persona.
Pensione di reversibilità: i beneficiari della misura
Non solo il coniuge della persona scomparsa ha diritto a ricevere da parte dello Stato di una pensione di reversibilità. Hanno diritto a ricevere l’assegno anche il coniuge separato, i figli minorenni alla data della morte, i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della scomparsa.
Ecco l’elenco completo dei beneficiari:
1- Coniugi
In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera. Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’ unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate.
In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio
L’assegno è concesso anche a:
- Il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.
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