Le cronache denunciano borseggi e furti ogni giorno e le modalità sono flessibili e rispondono alle esigenze del luogo, ad un’improvvisazione che richiede fantasia e destrezza, doti peraltro che caratterizzano la professionalità delle borseggiatrici quasi sempre rom. Rom che sanno mimetizzarsi con abiti eleganti in Centro o metropolitana, che sanno esaminare la dinamica di un posto, che hanno predisposto con intuizione i tempi e i modi più opportuni. Ma poi buona parte non finisce in cella anche se colta in flagrante o riconosciuta, perché… incinta.
In esclusiva Il Giornale riferisce che “Le recenti polemiche sui tanti casi di rom in stato interessante lasciate libere di delinquere proprio in virtù della gravidanza hanno portato a una parziale rivisitazione delle direttive fornite alle forze dell’ordine in caso di arresto….Sono numerosi i casi di rapinatrici e borseggiatrici seriali, con ampi fascicoli aperti a loro nome in procura, che in virtù del continuo stato interessante e della moltitudine di figli minori a loro carico non possono essere detenute in ottemperanza dell’articolo 146 del Codice penale. In base a questo dispositivo, l’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, tra gli altri casi è differita “se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad 1 anno”…
Una recente circolare della procura di Milano specifica che le “recenti pronunce del tribunale di Sorveglianza di Milano hanno ritenuto che la disposizione prevista dall’articolo 146 c.p., sebbene obbligatoria, dev’essere intesa nel senso che il magistrato di Sorveglianza deve procedere al giudizio di bilanciamento tra tutela dei diritti del detenuto (e del minore) e la tutela delle esigenze della collettività“. Come specifica il procuratore firmatario della circolare, quindi, “il magistrato di Sorveglianza può adottare il differimento ‘secco’ ex articolo 146c.p. ma può anche disporre la detenzione domiciliare c.d. umanitaria in domicilio idoneo o la detenzione domiciliare speciale (anche in istituto a custodia attenuata)“La decisione è di competenza esclusiva del giudice di Sorveglianza, il che significa che le forze dell’ordine devono procedere all’esecuzione degli ordini di carcerazione emessi dalla procura di Milano “per sentenze di condanna definitiva, pur nelle ipotesi di possibile sussistenza di una causa oggettiva di rinvio obbligatorio (articolo 146 c.p.)“.
Insomma una modifica importante per gli agenti che operano sul territorio, che sostituisce la precedente.