Il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.
A distanza di quasi cinque mesi si avvicina il decollo del cd. «bonus psicologo», il contributo una tantum introdotto dal dl n. 228/2021 (cd. «decreto milleproroghe») in favore delle persone in condizione di disagio psicologico a causa della pandemia. L’Inps, infatti, ha fornito ieri con la Circolare n. 83/2022 le istruzioni ufficiali per la presentazione delle domande.
Bonus Psicologo
Il contributo, come anticipato dal decreto interministeriale Salute-Economia dello scorso 31 maggio, è fruibile da tutte le persone «in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico».
Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del soggetto residente in Italia al momento della presentazione della domanda e che possegga un ISEE al di sotto dei 50.000 euro. La misura del beneficio è pari a 50 euro per ogni seduta da spendere presso uno dei «professionisti» regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa. Tuttavia l’importo massimo fruibile – e di conseguenza il numero massimo di sedute sfruttabili – viene graduato in base all’ISEE (v. tabella).
Domanda online
La richiesta per accedere al beneficio dovrà essere presentata in via telematica accedendo al servizio «Contributo sessioni psicoterapia», raggiungibile autonomamente dall’utente attraverso il portale MyINPS sul sito web dell’Istituto tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS). La data di apertura (e di conclusione) della procedura per la presentazione delle domande sarà comunicata nei prossimi giorni dall’Inps con apposito messaggio.
Serve l’ISEE
Al momento della presentazione della domanda l’interessato deve essere in possesso di una valida attestazione ISEE (e di valore non superiore a 50 mila euro). Se l’ISEE presenta difformità e/o omissioni, bisogna produrre una nuova DSU entro 30 giorni dalla chiusura dei termini con le informazioni prima omesse o esposte diversamente. In alternativa si può comunque procedere con la presentazione dell’istanza ma se permane la difformità riscontrata, la stessa sarà considerata improcedibile. Resta possibile rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
La graduatoria
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, l’INPS stilerà apposite graduatorie regionali ordinate secondo il valore ISEE del richiedente e comunicherà agli interessati l’esito della richiesta via Sms e/o mai. In caso di accoglimento sarà reso noto l’importo del buono e un «codice univoco» che il beneficiario dovrà fornire al professionista prescelto ad ogni seduta (il quale, a sua volta, lo utilizzerà ai fini della rendicontazione e del rimborso).
Si rammenta che il buono andrà speso entro 180 giorni dal completamento della graduatoria. Pertanto entro questo termine gli interessati dovranno completare tutte le sedute di psicoterapia previste.
Documenti: Circolare Inps 83/2022
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