I migranti irregolari extracomunitari che cercano di attraversare i confini interni dell’area Schengen senza titolo di soggiorno valido, al fine di recarsi in Paesi europei diversi da quelli di primo arrivo, non possono essere respinti da questi paesi ai valichi di frontiera. Questo vale anche quando sono stati ripristinati temporaneamente i controlli alle frontiere interne dell’area Schengen. È quanto ha stabilito, in sostanza, la Corte europea di Giustizia con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, a seguito di un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato francese, dopo un ricorso dell’associazione “Avocats pour la défense des droits des étrangers”. Il Consiglio di Stato francese aveva interrogato la Corte di giustizia europea per sapere se uno Stato membro che decida di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera ai confini interni dell’area Schengen possa poi respingere i cittadini di paesi terzi, privi di un titolo di soggiorno valido, ai valichi di frontiera sul suo territorio.
La richiesta mirava a chiarire se, in questi casi specifici, un eventuale provvedimento di respingimento possa essere deciso sulla sola base del Codice delle Frontiere di Schengen, senza dover rispettare le norme e le procedure comuni previste dalla “direttiva Rimpatri”. La Corte ha concluso che, in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del Codice frontiere Schengen, ma che, ai fini dell’allontanamento dell’interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla “direttiva Rimpatri”. Quest’ultima direttiva si applica, in linea di principio, a partire dal momento in cui il cittadino di un paese terzo, in seguito al suo ingresso irregolare in uno Stato membro, è presente sul suo territorio senza soddisfare le condizioni di soggiorno o di residenza. Questo vale anche qualora l’interessato sia stato sorpreso a un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro, ha concluso la Corte.
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