Come richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum per rateizzare i propri debiti con il fisco: ecco le tempistiche e i requisiti richiesti

Il momento della dichiarazione dei redditi coincide spesso con la necessità di chiedere una rateizzazione delle cartelle esattoriali.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, e su quello dell’Agenzia delle entrate Riscossione, una guida con le istruzioni su come fare per ottenere la rateizzazione dei debiti con il fisco.

Rateizzazione cartelle esattoriali e rottamazione: differenze

La rateizzazione delle cartelle esattoriali è diversa dalla rottamazione quater del 2023, che riguardava i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Con la manovra del 2022 erano state attivate 12 sanatorie. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un vademecum per diluire il pagamento delle cartelle esattoriali. Più di 1,4 milioni di persone hanno usufruito di questa possibilità nel 2023, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Rateizzare i propri debiti con il fisco è, dunque, una alternativa apprezzata dagli italiani, poiché permette di non attingere ai propri risparmi ed estinguere il proprio debito in maniera diluita nel tempo. Ma come si fa a ottenere la rateizzazione delle cartelle esattoriali?

Agenzia delle Entrate: la rateizzazione ordinaria delle cartelle esattoriali

Come specificato dallo stesso Fisco, il metodo più semplice per rateizzare i propri debiti con l’Agenzia delle Entrate è quello ordinario. Si tratta di un sistema semplice e veloce, che permette di ottenere la rateizzazione fino a 72 rate. Basta accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e cliccare sulla voce “Rateizza adesso”. Un’alternativa è compilare il modello R1 – pdf inviarlo via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso. La richiesta online può essere presentata per cartelle di importo fino a 120mila euro.

Cosa succede dopo la richiesta di rateizzazione

Dal momento della presentazione della domanda, e finché si è in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Come rateizzare importi superiori a 120mila euro

In questo caso bisogna compilare il Modello R2 – pdf per chiedere un piano ordinario, fino a un massimo di 72 rate pagabili in sei anni, con rate costanti o crescenti. Quindi, bisogna presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello, allegando la certificazione relativa all’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare, per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ai fini della concessione del piano. La soglia di 120 mila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateizzazione. Anche in questo caso, dalla presentazione della richiesta e, finché si è in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Nuova rateizzazione cartelle esattoriali: come pagare le rate

Esistono diverse modalità. Si possono utilizzare i bollettini/moduli di pagamento allegati al piano di dilazione. Per riceverne una copia basta richiederla online, in modo semplice e veloce, attraverso il servizio “Rateizzazione – Richiedi i moduli di pagamento”. I bollettini e i moduli arriveranno direttamente nella propria casella e-mail. Un altro modo di pagare le rate è quello di attivare l’addebito diretto sul conto corrente attraverso il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione”. Anche questo servizio è disponibile nell’area riservata del sito, nella sezione “Rateizza il debito”.

Rateizzazione straordinaria: cosa fare se le rate sono troppo alte

Chi non è nella condizione di sostenere il pagamento del debito secondo il piano ordinario in 72 rate mensili, può chiedere di pagare fino a 120 rate di importo costante. Per poter accedere alla rateizzazione straordinaria bisogna, però, essere in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Come prima cosa è necessario dimostrare di non poter pagare il debito in quanto l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del proprio nucleo familiare. Per questo bisogna presentare l’Isee. La rateizzazione straordinaria richiede al contribuente, che sia una persona fisica o un’azienda, di provare una “comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica”. In pratica, bisogna dimostrare che, per fattori esterni imprevedibili, ci si è trovati in una difficoltà economica grave che non permette di pagare le tasse dovute. In questo caso la domanda va fatta compilando e inviando per posta elettronica certificata il modulo R4 se il richiedente è una persona fisica, oppure il modulo R5 se si tratta di una persona giuridica. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione analizzerà la richiesta. Nel caso venga accettata, si riceverà una risposta con il piano di pagamenti. Se, invece, non dovesse essere accettata, si riceverà una comunicazione con le motivazioni del rigetto.

Cartelle esattoriali, rateizzazione in proroga: che cosa è?

 Dopo la richiesta di rateizzazione, si può chiedere una proroga dei pagamenti fino a un massimo di 72 rate per la rateizzazione ordinaria o di 120 per quella straordinaria. Bisogna, però, dimostrare che la propria situazione economica è peggiorata dopo la richiesta di rateizzazione. La proroga può essere richiesta solo una volta.

Rateizzazione cartelle esattoriali e procedure esecutive: cosa sapere

 Con la sola presentazione dell’istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali non viene meno l’inadempienza del soggetto verso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, se sussistenti i requisiti, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA e oggetto delle loro verifiche (art. 1 comma 1-quater 1 art. 19). Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina altresì l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure che il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa si possono interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.

TGCOM24

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