In Lombardia Forza Italia distribuirà vademecum informativo per RIMBORSI PENSIONI

Fabrizio c'è Lombardia

Milano 27 Luglio – L’iniziativa promossa da Forza Italia è stata illustrata dal coordinatore regionale Mariastella Gelmini: “Un supporto informativo su come tutelare i propri diritti. Forza Italia distribuirà ai pensionati lombardi un vademecum per informarli su come ottenere il rimborso per il credito maturato dopo la bocciatura della Corte costituzionale del blocco della perequazione delle pensioni introdotto dal governo Monti. Sull’argomento pensioni verrà organizzata una manifestazione con gazebi di Forza Italia nelle piazze lombarde e volantinaggio, probabilmente nel terzo week end di settembre.

Forza Italia si è rivolta ad un pool di avvocati, che hanno redatto un documento dal quale verrà ricavato il vademecum che verrà pubblicato anche sui siti internet e sulle pubblicazioni del movimento.

La strada consigliata dai legali è quella di “adire direttamente all’autorità giudiziaria, con un’azione monitoria: un decreto ingiuntivo”. Gli avvocati non escludono di arrivare, se necessario, anche a sollevare la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale sul decreto Renzi, che aggiorna le pensioni al di sopra dei 1500 euro lordi soltanto per una parte dell’incremento previsto prima dell’approvazione della riforma del governo Monti. “Sarà un servizio gratuito Vogliamo sapere quello che succederà nei tribunali italiani e dare un supporto informativo ai pensionati, su come muoversi per tutelare i propri diritti”

E questo, in allegato,  è il documento base su cui impostare un ricorso per ottenere la rivalutazione delle pensioni per via giudiziaria dopo la decisione del Governo Renzi di rimborsare sono parzialmente  le somme maturate in questi anni.

A settembre tutte le sedi, le associazioni e i gazebo di Forza Italia distribuiranno un vademecum con il quale presentare ricorso al tribunale civile.

Fabrizio De Pasquale

RIVALUTAZIONE PENSIONI

Il gruppo di lavoro ha ricevuto l’invito per trattare la questione inerente la rivalutazione pensionistica, non riconosciuta in forza del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 (“disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” – c.d. Legge Fornero), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma I, della Legge 22/12/2011 n. 214.

In particolare la questione è sorta a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10/03/2015, la quale ha sancito a chiare lettere l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma XXV, della predetta disposizione normativa nella parte in cui prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma I, Legge 23/12/1998 n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 – 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%”.

In buona sostanza la contestata previsione normativa prevedeva il riconoscimento della rivalutazione esclusivamente per quei trattamenti pensionistici sino alla somma lorda mensile di € 1.500,00, escludendo quindi l’adeguamento di alcune categorie di pensioni all’inflazione.

Disposizione, pertanto, dichiarata anticostituzionale dalla Consulta.

Nell’immediato periodo successivo a detta statuizione sono stati promossi diversi ricorsi avverso l’ente (INPS), che hanno trovato pacifico accoglimento.

Alla luce delle plurime azioni ipotizzabili, il Governo ha cercato di sanare la problematica con l’emanazione del Decreto Legge n. 65 del 21/05/2015 (c.d. Decreto Pensioni e/o – in gergo – Decreto Renzi), il quale prevede il riconoscimento di un rimborso forfettario erogabile dal 01/08/2015, solo per quei trattamenti pensionistici rientranti nello scaglione di valore da € 1.500,00 (lordi) ad € 3.000,00 (lordi).

Detta nuova – ed opinabile – disposizione normativa, la quale senza ombra di dubbio contrasta con i dettati della Consulta (sentenza n. 70/2015), pare aver sedato le azioni nei confronti dell’ente; azioni che si ritengono comunque fondate.

E difatti sia da un esame della sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale sia del c.d. Decreto Renzi, il gruppo di lavoro ritiene quest’ultimo manifestatamente iniquo, sia per gli innegabili contrasti con norme ormai di rango costituzionale, sia poiché detta disposizione non prende in considerazione i trattamenti pensionistici superiori ad € 3.000,00 (lordi), definiti c.d. pensioni d’oro, ovvero non prevede per questi ultimi la perequazione.

Detta disposizione nulla riconosce per i trattamenti pensionistici superiori ai 3.000,00 € lordi, ponendosi ulteriormente in netto contrasto con norme ormai di rango costituzionale.

E difatti – lo si ripete – la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma XXV, della c.d. Legge Fornero.

Il c.d. Decreto Renzi nella riformulazione, alla luce dell’intervenuta abrogazione, del predetto art. 24, comma XXV sopra richiamato, ha manifestatamente disatteso i dettami costituzionali richiamati dalla Consulta, secondo la quale “il mancato adeguamento delle retribuzioni (pensioni) equivale ad una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., e che tale blocco incide sui pensionati; fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito”, precisando che “i redditi derivanti da trattamenti pensionistici non hanno per loro origine una natura diversa e minoris generis rispetto ad altri redditi presi a riferimento”.

La sentenza n. 70/2015, che ha trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU I Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 18 del 06/05/2015), è immediatamente esecutiva e non necessita di decreti di attuazione, assumendo pertanto forza di legge e validità erga omnes, non potendo essere elusa da disposizioni governative (emanate subito dopo la pubblicazione) che si pongono con essa in aperto contrasto (art. 136 Cost. “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”).

Né il “famoso” rimborso forfettario, che solo in percentuale prevede il ristoro di quanto si discute (si sottolinea in minima parte, ovvero pari al 40% da € 1.500,00 ad € 2.000,00; pari al 20% da € 2.001,00 ad € 2.500,00; pari al 10% da € 2.501,00 ad € 3.000,00) si ritiene idonea a superare i detti precetti costituzionali, avendo la Consulta statuito la rivalutazione “nella misura del 100%”.

Sorge dunque un’evidente disparità di trattamento, dove dall’applicazione degli ordinari criteri di liquidazione rimangono giocoforza esclusi solo quei trattamenti pensionistici rientranti nello scaglione da € 1.500,00 ad € 3.000,00, ovvero il ceto medio.

In particolare, ancora, la più volte richiamata sentenza n. 70/2015 chiarisce che “l’assenza di rivalutazione impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza” – ponendosi quindi in contrasto con l’art. 36 Cost. n.d.r. – “in quanto il blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l’attività lavorativa”.

La Consulta deduce inoltre “la violazione del principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost. e di quello di non discriminazione ai fini dell’imposizione e di parità di prelievo a parità di presupposto di imposta, di cui al combinato disposto degli artt. 3, 23 e 53 Cost.”.

Tralasciando considerazioni in merito alla finalità del Decreto Pensioni, teso esclusivamente a manlevare lo Stato da quei rimborsi che rappresentano la maggioranza dei casi, il gruppo di lavoro, ravvisa la possibilità di un intervento in sede giudiziale.

Tra le diverse strade ipotizzate, quella che si ritiene maggiormente incisiva è promuovere azione monitoria nei confronti dell’ente (INPS), essendovi i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. C.p.c., con richiesta di provvisoria esecuzione del titolo, essendovi i presupposti di cui all’art. 642 C.p.c., avanti il Tribunale Competente in funzione del Giudice del Lavoro.

Possono quindi ravvisarsi le seguenti possibilità:

 Emissione del decreto ingiuntivo;

 Rigetto del ricorso;

 Emissione del decreto ingiuntivo ed opposizione a cura dell’INPS.

Nella prima ipotesi nulla questio; nella seconda e terza ipotesi si avrà quindi la possibilità o di agire con un ricorso ex art. 442 C.p.c. (seconda ipotesi), ovvero di costituirsi a seguito della spiegata opposizione ( terza ipotesi).

Ma l’eventuale azione in opposizione a cura dell’INPS – a sommesso avviso dello scrivente gruppo di lavoro – si ritiene infondata ab origine.

E difatti, il c.d. Decreto Pensioni n. 65/2015 ha efficacia immediata dalla data della sua pubblicazione, ma non assume carattere retroattivo (anche se tenta di risolvere rapporti pregressi) poiché trattasi di disposizione finanziaria, rimanendo pertanto – ed in ogni caso – immutato il diritto al riconoscimento della rivalutazione del trattamento pensionistico per tutto il 2012 – 2013 – 2014 e sino al maggio del 2015, ovvero sino al deposito della domanda.

Mentre la statuizione della Consulta che ha dichiarato illegittima la norma de qua, spiega i propri effetti con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, anche perché la legge “putativa” che si riteneva valida era in realtà insussistente e viene quindi rimossa sino dalla sua entrata in vigore.

Ancora, in caso di rigetto, ovvero in caso di opposizione, che non può essere che ricondotta alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 65/2015, si apre in ogni caso la strada per poter agevolmente promuovere altra questione di legittimità costituzionale per i motivi di cui sopra, e con il vantaggio di far esporre in principalità l’Ente.

Al fine di spiegare l’oggetto dell’azione monitoria instauranda, in merito al computo del quantum debeatur, vengono presi in considerazione i coefficienti dettati proprio dall’INPS. In particolare l’INPS ogni anno diffonde gli indici di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione.

A titolo meramente esemplificativo si riporta un esempio di rimborso relativo a trattamento pensionistico di € 1.500,00 (lordi), che mediante l’applicazione dei “coefficienti INPS” prevede un rimborso di € 3.209,35 (lordi) sino al maggio 2015, rimarcando che la pretesa verrà fatta con conguaglio al momento della domanda.

Mentre sempre in riferimento al medesimo trattamento pensionistico, il c.d. Decreto Renzi prevede un rimborso (definito una tantum) pari a complessivi € 796,27 (lordi), somma soggetta a tassazione separata, cioè all’aliquota media dell’irpef degli ultimi due anni.

In sostanza nel caso ipotizzato l’aliquota media è di circa il 15/18%, con un rimborso netto di circa € 650,00 / 700,00, a fronte di un rimborso dovuto pari ad € 3.209,35 lordi (sino a maggio 2015), e quindi € 2.984,70 al netto, somma che si palesa superiore per i trattamenti pensionistici oltre € 1.500,00 (lordi).

Vi è un ulteriore vantaggio in termini fiscali per il contribuente, poiché applicandosi l’aliquota irpef media dell’ultimo biennio, le somme dovute per arretrati se fossero state pagate negli anni precedenti sarebbero stato soggette ad una aliquota marginale più alta (circa 30%) anziché quella attualmente applicabile (15/18%).

Le azioni sono promuovibili solo per importi da e/o superiori a € 1.500,00 lordi mensili, poiché i trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il minino INPS sono stati oggetto di rivalutazione.

Altro punto da trattare è la prescrizione.

Sul punto gli orientamenti sono discordanti, per una linea si applica il termine di prescrizione di anni 5, altro orientamento prevede il termine prescrizionale di 3 anni.

In merito ai tre anni il dubbio si poneva poiché detto termine è prescritto all’ente per eventuali esigibilità di crediti erariali INPS.

Secondo la giurisprudenza consolidata il termine prescrizionale è di 5 anni, anche in forza della circolare n. 220/2013 dell’INPS, che sancisce la riduzione da 10 a 5 anni del termine entro il quale il pensionato può esercitare il diritto alla rivendicazione dei ratei arretrati, anche in seguito ad una ricostruzione del proprio trattamento pensionistico.

Non a caso l’oggetto dell’azione monitora dovrà essere specificatamente il seguente: “ricostruzione per intervenuta abrogazione, da parte delle sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015, dell’art. 24, comma XXV, del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201”; oggetto da indicare in epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo.

Altra questione è il dies a quo per il computo dei termini prescrizionali che si ritiene coincidente con la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, permanendo in ogni caso il diritto del contribuente in quanto le azioni per accedere al criterio di rivalutazione in oggetto non potevano essere esperite prima di tale momento, poiché la previsione recata dall’art. 24, comma XXV, Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, escludeva all’epoca la possibilità di applicazione dei coefficienti legali per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici (oltre € 1.500,00 lordi).

Il seguente testo è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro:

Avv. Ernesto Sarno

Foro di Milano – Coordinatore

Avv. Luca Zita

Foro di Monza – Esperto in Diritto previdenziale

( Questo vademecum è stato redatto da professionisti che hanno deciso di metterlo a disposizione di qualsiasi cittadino italiano a titolo gratuito )

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