Auto all’estero

Attualità

Milano 24 Settembre – Cosa succede se una società italiana deve trasferire all’estero una propria auto aziendale? Bisogna pagare nuovamente l’IVA?

Diciamo subito che le auto aziendali all’estero, trasportate per l’utilizzo definitivo in un altro paese UE, non devono pagare l’IVA italiana: lo stabilisce una sentenza del TAR Lazio che ha ritenuto illegittimo il relativo accertamento fiscale.

Per la corretta procedura è sufficiente che:

  1. A) il destinatario faccia parte della banca dati VIES (Vat Information Exchange System – sistema di scambio informazioni IVA);
  2. B) il trasporto sia effettuato da una ditta specializzata;
  3. C) la vettura sia cancellata dal Pubblico Registro Automobilistico e che l’impresa sia in grado di documentare le diverse fasi del trasporto.

In estrema sintesi  la normativa di riferimento prevede che l’auto usata di un diverso Stato, purché comunitario, paghi l’IVA nel paese di immatricolazione. L’auto può risultare immatricolata all’estero anche dopo che la società estera sia eventualmente cessata.

I giudici hanno stabilito che il passaggio dell’auto in dogana, con tutte le procedure che questo comporta, è sufficiente per certificare la natura di auto nuova e la conseguente esenzione IVA.

In pratica, il passaggio dell’auto all’estero deve aver seguito le procedure relative alle cessioni comunitarie. Se l’impresa non è in grado di documentare il trasporto dell’auto all’estero e la consegna al destinatario comunitario, il fisco può stabilire che non sussistano le condizioni per la non imponibilità IVA e applicare, quindi, la tassa sul valore aggiunto.

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