Milano 25 Gennaio – Quali solo le spese di rappresentanza e pubblicità che possono essere “scaricate”?
A questa annosa domanda ha recentemente risposto la Commissione tributaria provinciale di Lucca (sentenza n. 722/2015).
Perché le spese di rappresentanza e pubblicità sostenute da professionisti e imprenditori possano essere portate in deduzione è necessario che esse rispondano al principio di inerenza, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto.
Nella sentenza citata, si è stabilito nuovamente il principio che i costi pubblicitari sostenuti dal contribuente devono essere sempre considerati inerenti, a meno che non siano state evidentemente eluse delle norme tributarie.
Secondo quanto previsto dal decreto attuativo della legge finanziaria 2008, ovvero il D.M. 19 ottobre 2008, all’art. 1, co. 1, “si considerano inerenti le spese effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa”.
Nato a Roma, laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche,
ha ricoperto ruoli dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.
Attualmente collabora con il Dipartimento Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Milano. E’ autore di numerosi articoli in tema di diritto alimentare su riviste di settore. Partecipa alla realizzazione di seminari e tavole rotonde nell’ambito del One Health Approach. E’ giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.