Contributi INPS e INAIL prescritti in 5 anni e se pagati vanno rimborsati

Attualità

Se i contributi INPS e INAIL risultano prescritti, perché riguardanti annualità più vecchie di 5 anni,  non devono essere pagati dal contribuente e se ciò è comunque avvenuto devono essere necessariamente rimborsati dagli enti competenti.
A tali conclusioni sono giunti i giudici della Corte d’ Appello di Milano, Sez. Lavoro, con la sentenza n.1731/2018 (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it- sez. Documenti) secondo cui “…il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico, comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione”. Ed ancora “(…) le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e non possono essere versate dopo il decorso del relativo termine. Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente”.
Sul punto occorre, innanzitutto, ribadire che i contributi Inail e Inps si prescrivono in cinque anni dalla data in cui si sarebbero dovuti versare. La legge dell’8 agosto 1995 n. 335 rubricata “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” all’art. 3, comma 9, let. b), difatti, prevede che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati:
a) (…);
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Nè discende che l’Inps e l’Inail non possono richiedere ed accettare contributi per i quali si siano verificati i termini di prescrizione.
Ovvero, decorso il termine di prescrizione quinquennale i contributi non potranno essere addebitati al soggetto obbligato, né tantomeno l’Ente previdenziale potrà accettarne il versamento tardivo.
Sul punto, i giudici di Milano così dispongono: “… nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (Cass. N. 11140/01, Cass. N. 4349/02). (…) Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico, comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione (Civile Sent. Sez, L Num. 3489 Anno 2015)”.
I Giudici di Milano, ribadendo quanto già sancito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 23367/2016, sul punto affermano che “nella materia previdenziale a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della n. 335, alla disponibilità delle parti, sicchè una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva – non già preclusiva- in quanto l’ente previdenziale creditore non potrà rinunziarvi”.
Per quanto detto, dunque, i contribuenti non possono versare contributi previdenziali prescritti e di contro l’Inps non può trattenere (indebitamente) tali somme.
Se così non fosse l’Istituto è tenuto obbligatoriamente alla restituzione del debito prescritto.
Avv. Matteo Sances

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