Raimondi (CEDU): la Convenzione dei diritti dell’uomo contro ogni autoritarismo in Europa

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“La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è una specie di ‘polizza di assicurazione’ contro ogni possibile deriva autoritaria. Se oggi tutti noi possiamo godere di un sistema europeo di protezione dei diritti umani che ci tutela tutti efficacemente, e che è un baluardo posto a protezione della democrazia e contro la tirannia, questo si deve alla volontà degli Stati europei, all’indomani del secondo conflitto mondiale, di vincolarsi sul piano giuridico perché gli orrori che si erano visti in quella tragedia non avessero più ad accadere.” Ad affermarlo è il presidente della CEDU Guido Raimondi in occasione della ricorrenza dell’eccidio di Pientrasieri (AQ), una delle tante stragi naziste che insanguinarono l’Italia dopo l’8 settembre 1943.

Dal 1943 al 1945 nell’Italia centrale furono circa settecento le stragi compiute dai nazisti, con oltre 15mila civili morti. Le stragi rientravano in una politica di guerra il cui scopo era di colpire la popolazione e generare terrore, prevenendo ostilità e appoggio alle formazioni partigiane, e così operare la vernichtung (ossia l’annientamento) della popolazione nemica.

Pietransieri, una frazione del comune di Roccaraso, era a ridosso della Linea Gustav, presidiata dalla Wehrmacht agli ordini del maresciallo Kesserling.

I tedeschi puntavano a fare terra bruciata intorno alle formazioni partigiane. Kesserling ordinò quindi l’evacuazione di Pietransieri, avvertendo che i trasgressori sarebbero stati puniti secondo le leggi di guerra tedesche. Cioè con la fucilazione sul posto.

La popolazione di Pietransieri, nonostante avesse abbandonato l’abitato, venne comunque passata per le armi. 128 furono i civili incolpevoli uccisi in quel novembre del 1943, i cui corpi restarono sepolti nella neve fino alla primavera dell’anno successivo.

Si salvò solo una bambina di sette anni, Virginia Mercerelli, tutt’ora vivente.

“In un momento nel quale le istituzioni europee, che esistono perché vi fu quella tragedia, e che ci hanno garantito settant’anni di pace, sono sempre di più messe in discussione e criticate, l’esercizio della memoria è assolutamente necessario per il futuro di noi tutti”, ha sottolineato poi Raimondi, evidenziando come l’eccidio di Pietransieri “non è stato un atto di rappresaglia, ma  un atto terroristico, premeditato e curato in ogni dettaglio, per annientare la volontà della popolazione, distruggere il paese e rompere ogni collegamento fra i civili e le formazioni partigiane presenti nella zona”.

“La Convenzione – ha aggiunto Raimondi – è stata concepita come uno strumento di concordia tra gli Stati europei intorno a un patrimonio comune d’ideali e di tradizioni politiche, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto”.

Nella sua giurisprudenza la Corte ha chiarito che gli elementi caratteristici di una società effettivamente democratica sono il pluralismo, la tolleranza e l’apertura mentale.

“Nell’attuale quadro politico europeo sono purtroppo riconoscibili segni di una possibile compressione della preminenza del diritto e quindi della democrazia. Non ci sono modelli per così dire “semplificati” di democrazia – si è potuto parlare di “democrazia illiberale”! – che siano compatibili con la Convenzione europea. L’unico modello possibile per la Convenzione è quello della democrazia effettiva e pluralista che emerge con chiarezza dalla giurisprudenza”, ha puntualizzato il presidente della CEDU, specificando che “non c’è però nessuna garanzia che le premesse sulle quali si regge il sistema europeo di protezione dei diritti umani non vengano messe in discussione. Per questo l’esercizio della memoria è indispensabile, se vogliamo preservare questo patrimonio, che fino ad oggi ci ha protetto dalla dittatura e dalla guerra”.

Raimondi si è poi soffermato sulla decisione Sommer c. Italia del 23 marzo 2010, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gerhard Sommer, comandante dell’unità delle SS. responsabile del massacro di Sant’Anna di Stazzema.

Sommer era stato condannato all’ergastolo nel 2005 dal Tribunale militare di La Spezia (condanna confermata dalla Corte d’appello militare di Roma l’anno seguente e poi dalla Cassazione nel 2008), che aveva ritenuto irrilevante il decorso di oltre 50 anni dai fatti, trattandosi di reato imprescrittibile.

Sommer aveva quindi adito la Corte EDU, invocando l’art. 6 della Convenzione e il principio del giusto processo (protestando per il ritardo nell’apertura del processo nei suoi confronti e per la correlata difficoltà o addirittura impossibilità di trovare prove a sua difesa), l’art. 7 della Convenzione ed il principio di legalità (lamentando di esser stato punito con pena maggiore rispetto a quella prevista all’epoca dei fatti) e infine richiamando l’art. 14 della Convenzione ed il relativo divieto di discriminazione (censurando la mancata applicazione nei suoi confronti dell’amnistia, riservata ai cittadini italiani).

“La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il ricorrente avesse avuto in Italia un processo nel suo insieme equo, essendo state prodotte le prove a suo carico in una procedura pubblica e in contraddittorio, con piena salvaguardia dei diritti di difesa, ed era stata applicata la pena prevista da disposizioni chiare di legge all’epoca vigenti: nessuna vendetta nel caso, ma solo giustizia, una giustizia che, pur tardi, ha fatto il suo corso, ma ha consentito di infliggere in modo giusto la pena di legge per il responsabile dell’eccidio”, ha ricordato Raimondi.

Secondo la Corte, il decorso del tempo, che sul piano sostanziale non assume rilievo in considerazione della gravità dei fatti e della giustificata imprescrittibilità prevista dalla legge, è pure irrilevante sul piano processuale, posto che le stesse difficoltà probatorie della difesa ha incontrato l’accusa.

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