Ripulitura delle serrande dei negozi e proprieta’ individuale o in condominio dei soggetti IRES: il bonus non si applicherebbe
Manovra fiscale 2020 Scheda Bonus facciate Il bonus per il “recupero” delle facciate degli edifici.
CRITICITA’: ripulitura delle serrande dei negozi e proprieta’ individuale o in condominio dei soggetti IRES; casi nei quali non si applicherebbe il bonus
A) GENERALITA’
Questa la situazione allo stato attuale: ENTITA’ della detrazione: 90% della spesa (annuale), senza limite di importo di spesa (è probabile che venga istituito durante i lavori parlamentari);
TIPOLOGIA dei lavori: interventi edilizi, comprese le manutenzioni straordinarie ed ordinarie, finalizzati al recupero o restauro della facciata (ad esempio: rifacimento prospetto, rifacimento decorazioni e fregi, eliminazione scritte e graffiti, sostituzione canali di gronda, rifacimento balconi);
APPLICABILITA’ del beneficio:
soggetti IRPEF (persone fisiche private, società semplici, enti non commerciali).
Il condominio non è un soggetto irpef quindi tecnicamente la detrazione spetta alla persona fisica privata proprietaria dell’unità individuale o facente parte del condominio. Sono esclusi le imprese individuali e collettive e i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e altre persone giuridiche). Ne beneficiano imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
In caso di presenza di condomini “imprese” e “soggetti IRES”, sarebbe consentita la spesa come “onere-costo inerente deducibile” dal reddito di impresa, ma non come detrazione di imposta (sempre con le regole di cui al punto successivo); per le società di gestione immobiliare (soggetti IRES) opererebbe, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), la seguente situazione:
– spese di manutenzione ordinaria: deducibilità nel limite del 15% del canone di locazione;
– spese straordinarie, restauro, risanamento e ristrutturazione:
indeducibilità, fatta salva la loro capitalizzazione.
TEMPISTICA: applicabilità del beneficio dal 1° gennaio 2020 per le spese sostenute nel corso dell’anno 2020, secondo il principio di “cassa”. E’ probabile che venga stabilito durante i lavori parlamentari per quanti anni va ripartito il beneficio. Gli altri dettagli verranno stabiliti dalla norma di legge e illustrati e approfonditi dall’Agenzia delle Entrate nella consueta circolare di inizio d’anno.
B) Le serrande dei negozi
Se in senso edilizio e architettonico rientrano nel concetto di edificio e facciata gli elementi decorativi dei balconi (c.d. “frontalini”, i cementi decorativi dei parapetti, le viti di ottone e i piombi ai pilastri della balaustra, ecc.), i quali svolgendo una funzione decorativa estesa dell’edificio costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del c.c., non altrettanto può dirsi per le serrande dei negozi.
Tuttavia è innegabile che la facciata condominiale altro non è che l’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l’edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. E l’imbrattatura anche delle serrande non dà certamente “pregio estetico” alla facciata e quindi all’edificio, per cui la loro verniciatura, quale manutenzione ordinaria, potrebbe essere consentita. Se le serrande non sono considerate parti comuni dell’edificio non sarebbero suscettibili dell’agevolazione in oggetto. Il loro costo di manutenzione sarebbe quindi a carico della proprietà conseguentemente l’eventuale agevolazione dovrebbe essere valutata in relazione alla condizione soggettiva del proprietario (persona fisica ecc). Anche l’eventuale apertura interpretativa da parte dell’AdE dovrebbe essere “gestita” in relazione al soggetto che fosse tenuto al sostenimento della spesa in questione. Meglio però se la questione venisse chiarita da una pronuncia ufficiale, trattandosi di agevolazioni fiscali per le quali l’interpretazione della norma è stretta e rigorosa.
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