CIS- Certificato di idoneità statica degli edifici: il Comune di Milano ne rinvia l’adozione a tempo indeterminato

Milano

Colombo Clerici: riconosciuta la legittimazione dell’azione intrapresa da Assoedilizia

Il Comune di Milano ha rinviato a tempo indeterminato l’adozione del CIS-Certificato di Idoneità Statica per i fabbricati ubicati nel territorio comunale, già previsto dal Regolamento Edilizio.

La notizia, pubblicata dal Sole 24 Ore Condominio a firma Roberto Rizzo, conferma la validità dell’azione intrapresa da Assoedilizia che si era rivolta al TAR per tutelare gli interessi dei proprietari immobiliari. Il Tribunale Regionale  aveva sentenziato che non solo è illegittimo obbligarne l’allegazione ai rogiti di compravendita, ma che ASSOEDILIZIA, l’Associazione della Proprietà Edilizia, è legittimata a proporre ricorsi contro norme amministrative generali che sfavoriscano la proprietà.

La vicenda dell’obbligo di Cis parte da lontano: i municipi sono autorizzati a chiederlo ma sinora, a quanto risulta, solo il Comune Milano, nel 2014 (articolo 11, comma 6 del Regolamento edilizio Comunale), ha stabilito che in tutti gli edifici di oltre 50 anni (circa30milla, il 60% di quelli cittadini) amministratori condominiali e proprietari dovessero avere il Cis. E che il documento dovesse essere allegato ai rogiti, con grandi problemi per le compravendite. La scadenza era stata fissata al 31 dicembre 2019 ma questo termine è stato spostato in là molte volte, da ultimo al 29 giugno 2022, con la determina dirigenziale 67/2022. Sono due i problemi sottolineati nel ricorso, presentato da Assoedilizia con un privato e con l’assistenza dei legali Bruna Vanoli Gabardi e Luca Stendardi: il primo è la legittimità dell’articolo del Regolamento edilizio che obbliga a ottenere il Cis. il secondo è l’obbligo della sua allegazione agli atti di compravendita immobiliare, poco coerente con la normativa amministrativa. La sentenza 852/2022 del Tar Lombardia (sezione Milano),depositata il 14 aprile, interviene su questi aspetti, dichiarando »<parzialmente fondato,» il ricorso. Se infatti lo respinge in ordine all’illegittimità dell’obbligo di Cis, perché trova immediato riferimento» ai temi di agibilità, decoro, salubrità e igienicità di cui al Dpr 380/2001 (articoli3 e 24), il Tar lo dichiara fondato quanto all’obbligo di allegazione al rogito. Infatti per il Tar, che cita la Consulta (sentenze 138/2021 e n.3/2018) «il limite dell’ordinamento civile (…) identifica un’area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione»».

Un tema decisamente rilevante sottolinea Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia è quello affrontato nelle eccezioni di improcedibilità del ricorso: se viene bocciata la legittimazione del privato, in quanto non leso direttamente e immediatamente dall’obbligo, di fatto non ancora in vigore, viene invece riconosciuta la legittimazione ad agire di Assoedilizia, in quanto «ente esponenziale >> che tutela gli interessi della categoria dei proprietari immobiliari per evitare oneri futuri.

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