Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto due ricorsi, uno presentato da alcuni conducenti di taxi e l’altro da diverse associazioni di tassisti, contro la delibera che individuava le linee di indirizzo per l’indizione di un concorso straordinario per il rilascio di 450 licenze taxi a titolo oneroso da parte del Comune di Milano. In particolare i ricorrenti contestavano al Comune la prerogativa di introdurre nuove licenze senza la preventiva approvazione da parte della Regione e ritenevano troppo basso il costo delle nuove licenze che andranno poi a costituire un fondo da distribuire ‘in compensazione’ ai vecchi tassisti già operanti a Milano. Per Tar ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendo che “gli atti impugnati costituiscono l’esercizio, da parte del Comune, della prerogativa attribuita dall’art. 3 del d.l. n. 104 del 2023, poi convertito nella legge n. 136 del 2023”, il cosiddetto del Decreto Asset. Il Tar si è espresso ritenendo inoltre legittima la definizione del contributo oneroso individuato dall’Amministrazione per le nuove licenze, che sarà poi totalmente devoluto ai tassisti attualmente in servizio: “la misura compensativa introdotta a favore dei titolari di licenza, pur rientrando nell’ambito di un non manifestamente irragionevole esercizio di discrezionalità legislativa, non corrisponde ad alcun obbligo costituzionale, poiché il legislatore non è tenuto, in linea di principio e salvo ipotesi peculiari, a tenere indenni gli operatori dal pregiudizio economico che essi potrebbero subire per effetto di un intervento normativo di allargamento del mercato, anche contingentato, mediante l’ingresso in esso di nuovi soggetti. Ne consegue, oltretutto, che il modus operandi del Comune di Milano non induce alcuna alterazione del mercato commerciale delle licenze, come invece denunciato dai ricorrenti, posto che quest’ultimo non può che adeguarsi repentinamente, proprio in quanto ‘mercato’, alla scelta legislativa di permettere la crescita del numero degli operatori”. Anche la scelta di ridurre il contributo oneroso per alcuni particolari casistiche di licenze è ritenuta dal Tar legittima: “È infondato, in particolare, il rilievo che il Comune non avrebbe potuto concedere ai concorrenti la riduzione del ‘contributo’, a fronte dell’impegno di munirsi di automobile compatibile con la disabilità delle persone, e/o di quello di prestare servizio nelle fasce giornaliere ed orarie più critiche. E’ infatti noto che entrambi gli obiettivi appena indicati riflettano competenze comunali. Il Comune di Milano è partito dall’assunto che, attualmente, le autovetture adibite al trasporto di disabili sono meno dell’1% del totale, sicché un incremento di 50 licenze condurrebbe la percentuale a meno del 5%: si può discutere solo se il dato sia insufficiente per difetto, ma non certamente per eccesso. Nel complesso, 150 licenze speciali su 4885 già in essere sono un numero così basso in percentuale, da non esigere alcuna particolare ponderazione in sede istruttoria e motivazionale, una volta acclarato che vi siano criticità alle quali si deve dare risposta”. Il Tar si è espresso anche sulla sussistenza dei dati di chiamate inevase su cui l’Amministrazione si è basata, ritenendo le motivazioni dei ricorrenti non convincenti, ma considerando che “ad onta di ogni rafforzamento del servizio del trasporto pubblico di linea, la tendenza all’aggravamento delle inefficienze pare dunque avere conferma, né, certamente, l’Amministrazione comunale può astenersi dall’intervenire con rapidità ad oggi, in vista di ipotetiche e future modifiche dell’assetto dei trasporti, ritenendo in conclusione, la censura infondata, poiché il Comune ha dimostrato la adeguatezza e sufficienza dei dati acquisiti ai fini del calcolo”.
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